NO AL RISARCIMENTO DANNI PER CHI INCIAMPA SU DI UN GRADINO VISIBILMENTE DISSESTATO
Con una recente ordinanza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 7173 del 04.03.2022) è stato negato il risarcimento del danno a chi inciampa su uno scalino visibilmente dissestato e il cui stato di usura era ben noto in quanto proprio la conoscenza delle condizioni di dissesto della scalina avrebbe dovuto indurre il danneggiato ad usare maggiore attenzione nel percorrere quel tratto del percorso o ad evitarlo.
La Suprema Corte, ha richiamato il precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui, che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione.
Secondo la Corte, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. È stato anche chiarito che l’espressione “fatto colposo” che compare nell’art. 1227 cod. civ. non va intesa come riferita all’elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l’imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. L’accertamento in ordine allo stato di capacità naturale della vittima e delle circostanze riguardanti la verificazione dell’evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all’apprezzamento del giudice di merito (Cass. ord., 03/04/2019, n. 9315; Cass., ord., 27/08/2020, n. 17873; Cass. ord., 01/07/2021, n. 18695).
RISARCIMENTO DANNO